(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 5 del 3 febbraio 2004) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE Visto l'Art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige», ai sensi del quale il presidente della giunta provinciale emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla giunta; Visto l'Art. 54, comma 1, punto 1, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, secondo il quale alla giunta provinciale spetta la deliberazione dei regolamenti per la esecuzione delle leggi approvate dal consiglio provinciale; Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 2447 di data 3 ottobre 2003, «Legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 - Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci. Modifica della formula per la determinazione del costo convenzionale degli impianti a fune approvata con decreto del presidente della giunta provinciale n. 10-100/Legisl. dd. 30 maggio 2002»; E m a n a il seguente regolamento: Si approva, ai sensi della legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7, la modifica della formula valida per la determinazione del costo convenzionale degli impianti a fune, sostituendo il coefficiente moltiplicatore della voce C1 dell'allegato A del decreto del presidente della giunta provinciale n. 10-100/Legisl. dd. 30 maggio 2002, da 13,5 a 14,85. Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Trento, 28 ottobre 2003 DELLAI Registrato alla Corte dei conti il 22 gennaio 2004 Registro n. 1, foglio n. 2