(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della
        Regione Trentino-Alto Adige n. 5 del 3 febbraio 2004)
               IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
    Visto  l'Art.  53  del  decreto  del  Presidente della Repubblica
31 agosto  1972,  n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle
leggi   costituzionali   concernenti   lo  statuto  speciale  per  il
Trentino-Alto  Adige»,  ai sensi del quale il presidente della giunta
provinciale  emana,  con  proprio  decreto,  i regolamenti deliberati
dalla giunta;
    Visto  l'Art.  54,  comma  1,  punto  1, del medesimo decreto del
Presidente della Repubblica, secondo il quale alla giunta provinciale
spetta la deliberazione dei regolamenti per la esecuzione delle leggi
approvate dal consiglio provinciale;
    Vista  la  deliberazione della giunta provinciale n. 2447 di data
3 ottobre  2003, «Legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 - Disciplina
delle  linee  funiviarie  in  servizio pubblico e delle piste da sci.
Modifica  della formula per la determinazione del costo convenzionale
degli  impianti  a  fune  approvata  con decreto del presidente della
giunta provinciale n. 10-100/Legisl. dd. 30 maggio 2002»;
                              E m a n a
il seguente regolamento:
    Si  approva,  ai sensi della legge provinciale 21 aprile 1987, n.
7,  la  modifica della formula valida per la determinazione del costo
convenzionale  degli  impianti  a  fune,  sostituendo il coefficiente
moltiplicatore   della  voce  C1  dell'allegato  A  del  decreto  del
presidente  della  giunta provinciale n. 10-100/Legisl. dd. 30 maggio
2002, da 13,5 a 14,85.
    Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di osservarlo e di farlo
osservare.
      Trento, 28 ottobre 2003
                               DELLAI
Registrato alla Corte dei conti il 22 gennaio 2004
Registro n. 1, foglio n. 2